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LEGISLAZIONE DI EMERGENZA

LAST UPDATE: 17-4-2020

  • Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio 2020, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto misure volte non solo al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, ma anche al contrasto degli effetti negativi dallo stesso prodotti sul tessuto socio-economico nazionale. Nel quadro generale degli interventi e, dunque, tra le fonti della disciplina emergenziale e di sostegno introdotta, meritano attenzione i provvedimenti di seguito riportati. 

  • D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si tratta di una disciplina assistenziale che ha introdotto misure ad ambito applicativo regionale (relativamente alle regioni più colpite dal contagio: Lombardia e Veneto), tra le quali è possibile annoverare:

    • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione; 

    • rimessione in termini per adempimenti e versamenti;

    • sospensione dei pagamenti delle utenze;

    • sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

    • misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati;

    • sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (ecc.).

  • D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”. Si tratta del primo provvedimento ad efficacia nazionale di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari, amministrativi e militari con decorrenza dall’8 marzo al 22 marzo 2020.

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si tratta del cd. “Decreto Cura Italia”, che ha introdotto le prime misure di sostegno a carattere nazionale nell’ambito del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese. Il provvedimento ha introdotto altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università; oltre alla sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali. Tra le misure introdotte, in particolare:

    • congedo parentale: congedo straordinario per i genitori che a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus sono a casa per prendersi cura dei figli. I beneficiari della norma sono i lavoratori dipendenti e i collaboratori con figli fino a 12 anni. È prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione (50% del reddito giornaliero per i giorni chiesti per i collaboratori). L’indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Le stesse norme valgono per i genitori affidatari. Il congedo può essere richiesto anche dai dipendenti pubblici e l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo saranno a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.     

    • bonus baby sitter: in alternativa alla richiesta del congedo si può chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, che salgono a 1.000 per i lavoratori del settore sanitario, per quelli della Polizia di Stato, per la sicurezza e per i settori impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid, da utilizzare per il periodo di chiusura delle scuole. Il bonus per i servizi di baby sitting viene erogato mediante il libretto famiglia. -    proroga sfratti: proroga degli sfratti, abitativi e non, fino al 30 giugno 2020.

    • sospensione contributi colf: il decreto rinvia il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (collaboratrici familiari, colf). Il pagamento di quelli in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 potranno essere pagati dopo il 10 giugno 2020. L’operazione sarà al netto di sanzioni e interessi.

    • proroga pagamento multe: fino a fine maggio chi riceve la notifica di una multa la potrà pagare con lo sconto del 30% entro 30 giorni, anziché gli abituali 5 giorni di tolleranza. La forma di pagamento scontato avrà efficacia dopo la scadenza del periodo di sospensione dai pagamenti, attualmente fissato al 3 aprile. L’agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati fino al 31 maggio. -    divieto licenziamento: per i due mesi successivi all’entrata in vigore del decreto le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera).

    • ampliamento cassa integrazione in deroga: la cassa integrazione in deroga con una dote di 3,2 miliardi è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a nove settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale e l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo.

    • bonus 100 euro: è previsto un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chi guadagni non più di 40mila euro l'anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

    • sospensione versamenti fiscali: il decreto Cura Italia prevede che tutti gli adempimenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo vengano sospesi. L’appuntamento è stato rinviato al 20 marzo. Fanno eccezione imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i due milioni di ricavi. Per loro l’appuntamento alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Il decreto rinvia poi al 30 giugno anche tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

    • blocco atti del Fisco e della riscossione: il provvedimento sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, fino agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno del 2020.

    • bonus 600 euro per autonomi e partite Iva: il decreto Cura Italia riconosce un bonus da 600 euro ai professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio scorso e ai collaboratori, così come ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Un’indennità che sarà una tantum ed esente da Irpef. Il bonus spetta solo nel 2020.

    • credito di imposta per autonomi su canoni d’affitto: per i lavoratori autonomi, soprattutto artigiani e commercianti, arriva nel mese di marzo 2020 un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (immobili della categoria C/1).

    • stop mutuo per partite Iva: arriva la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso in un trimestre successivo al 21 febbraio 2010 oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

    • Fondo di garanzia: garanzie pubbliche per i prestiti alle imprese. Le modifiche relative al Fondo centrale Pmi dureranno nove mesi e si applicheranno anche ad agricoltura e pesca (l’Ismea contribuirà con 100 milioni). La garanzia sarà a costo zero per tutte le imprese e i professionisti. L’importo massimo garantito per singolo beneficiario viene raddoppiato rispetto alle regole attuali e passa da 2,5 a 5 milioni, nel rispetto delle regole di autorizzazione Ue.

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Si tratta del cd. “Decreto Liquidità”, che interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni. Tra le varie misure introdotte, in particolare:     

    • sostegno alla liquidità delle imprese: la SACE S.p.A. concede fino al 31/12/2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. Le suddette garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni: i) entro il 31/12/2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi; ii) al 31/12/2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29/2/2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.   

    • sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato: ai fini degli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio soddisfano il requisito e l’efficacia di cui all’art. 20, c. I-bis, primo periodo, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.   

    • differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14): è stato sostituito l’art. 389, del D.Lgs. 12/1/2019, n. 14, come segue: «1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.». -   disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale: con decorrenza 9/4/2020 e fino alla data del 31/12/2020, con riferimento agli esercizi sociali chiusi entro la predetta data non si applicano i seguenti artt. del c.c.: i)    2446, commi 2 (Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o […] deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.) e 3 (Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, […] possono prevedere che la riduzione del capitale […] sia deliberata dal consiglio di amministrazione); ii)    2447 (Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo […] gli amministratori o […] devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento […], o la trasformazione della società); iii)    2482-bis, commi 4 (Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci […] devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale ……), 5 (Il tribunale […] provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori) e 6 (Si applica, in quanto compatibile, il suddetto art. 2446, comma 3); iv)    2482-ter (Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo, […] gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed […] È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”). e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 c.c. e 2545-duodecies c.c. -    disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società: ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9/4/2020 e sino alla data del 31/12/2020 non si applicano gli artt. 2467 (Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) e 2497-quinquies (Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467) c.c.;

    • disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione: i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021 sono prorogati di sei mesi.

    • disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza: tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020 sono improcedibili. Detta disposizione non si applica alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione di taluni provvedimenti.

    • sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: i termini di scadenza, compresi tra il 9/3/2020 e il 30/4/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9/4/2020, e ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. A questa sospensione, il debitore può rinunciare. Detta sospensione agisce sui seguenti termini: a)    per la presentazione al pagamento; b)    per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c)    quelli previsti dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), e dall’art. 9-bis, comma 2, della L. 15/12/1990; d)    per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’ art. 8, comma 1, della L. n. 386/1990. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9/3/2020 fino alla data del 9/4/2020, non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; qualora siano stati pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’art. 8-bis, commi 1 e 2, della L. n. 386/1990.

    • fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini (Art. 2, commi 475 e segg. della L. 24/12/2007, n. 244): i liberi professionisti titolari di partita iva nonché  i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ambedue attivi alla data del 23/2/2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono accedere ai benefici del Fondo per un periodo di 9 mesi dal 9/4/2020, anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

    • fondo centrale di garanzia PMI (Art. 2, comma 100, lett. a, L. 23/12/1996, n. 662): fino al 31/12/2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. 

    • sospensione di versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: A) con ricavi o compensi sino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi sia alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; all’IVA; e i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. B) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9/4/2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; all’IVA; e i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione anzidetta si: estende ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31/3/2019; estende agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30/6/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per i soggetti che ne hanno diritto, rimangono in piedi le disposizioni dei seguenti articoli di legge: I) durante il mese di aprile 2020: art. 8, comma 1, del D.L. 2/3/2020, n. 9 [Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi fino al 30/4/2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ut supra a) e quelli degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria]; art. 61, commi 1 e 2, del D.L. 17/3/2020, n. 18 (Trattasi di “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” per diverse categorie di contribuenti, tra cui soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub); II) durante i mesi di aprile e maggio 2020: art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono sospendere, fino al 31/5/2020, i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte ut supra a) e quelli degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria). I versamenti sospesi sono disciplinati dall’art. 61, commi 4 e 5, del D.L. n. 18/2020, cioè, se si tratta di contribuenti di cui: ut supra I), sono prorogati al 31/5/2020 e pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31/5/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; ut supra II), sono prorogati al 31/5/2020 e pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30/6/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. Quindi, l’Agenzia delle entrate comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui sopra.

    • proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400.000, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17/3/2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari), del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/7/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    • acconti di giugno dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP determinati con il metodo previsionale: in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, non si applicano sanzioni e interessi. Questa agevolazione si applica solo per i primi acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. 

    • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni: l’art. 60, del D.L. n. 18/2020, aveva prorogato al 20/3/2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Detta proroga è ulteriormente estesa considerando gli stessi versamenti tempestivi se effettuati entro il 16/4/2020.

    • termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020: per l’anno 2020, il termine di trasmissione delle certificazioni uniche (CU) all’Agenzia delle entrate, previsto per il 16/3/2020 (Art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22/07/1998 n. 322), è prorogato al 30/4/2020.

    • proroga validità dei certificati di sussistenza dei requisiti per l’esonero dal rilascio di F24 negli appalti e subappalti al committente: i certificati previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

    • termini agevolazioni prima casa: i termini di riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e art. 7, della L. 23/12/1998 n. 448), sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

    • assistenza fiscale a distanza, con riferimento al periodo d’imposta 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria: i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241) possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta (ovvero copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta) e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. Dette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Superata l’emergenza epidemiologica, occorre regolarizzare le operazioni, consegnando le citate deleghe e la documentazione.

    • semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (Art. 17, del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito nella L. 19/12/2019, n. 157): per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro; per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. -    modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: l’art. 32-quater del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito nella L. 19/12/2019, n. 157, è stato completamente rimaneggiato.

    • divieto di cumulo pensioni e redditi con l’indennità: l’indennità prevista dall’art. 44, del D.L. 17/03/2020 n. 18, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. n. 30/06/1994 n. 509, e D.Lgs. 10/02/1996, n. 103), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

    • termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare: l’art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. 17/03/2020, n. 18, aveva rinviato dal 9/3/2020 al 15/4/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il suddetto termine del 15/4/2020 è aggiornato a dopo il 12/5/2020. Anche i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (D.Lgs. 4 /3/2010, n. 28), nei procedimenti di negoziazione assistita (D.L. 12/9/2014, n. 132, convertito nella L. 10/11/2014, n. 162), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sono aggiornati al 12/5/2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. I suddetti slittamenti, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Nei procedimenti penali: la disposizione di aggiornamento al 12/5/2020 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304, c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11/5/2020. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo: sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3/5/2020 inclusi, soltanto i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, comma 3, dello stesso codice. Il termine di proroga dal 15/4/2020 all’11/5/2020, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85, del D.L. 17/3/2020, n. 18. Di conseguenza, il termine iniziale del periodo previsto dall’art. 85, comma 5 del predetto D.L. n. 18/2020 (Successivamente al 15/4/2020 e fino al 30/6/2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati) è fissato al 12/5/2020.

    • termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza: il termine del 15/4/2020 previsto dall’art. 103, commi 1 (computo dei termini ordinatori o perentori, ecc., relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati dopo tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/4/2020) e 5 (I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati dopo tale data, sono sospesi fino alla data del 15/4/2020.), del D.L. n. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020.

    • disposizioni in materia di lavoro: in riferimento al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono state modificate le seguenti disposizioni: a) l’art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), si applica anche ai i lavoratori assunti dal 24/2/2020 al 17/3/2020; b) l’art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga), si applica anche ai lavoratori assunti dal 24/2/2020 al 17/3/2020.

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato". Si tratta di un provvedimento che disciplina, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. In relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, inoltre, con il decreto vengono adottate misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione

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