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AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E FISCALI

Per far fronte all'emergenza scatenata dal “Coronavirus”, il Governo ha adottato varie misure dirette a prevenirne ed arginarne la diffusione, nonché a contrastarne gli effetti negativi sul sistema economico nazionale.

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Al di là dei possibili giudizi di merito circa la sufficienza o l’efficacia di tali interventi (quantomeno) ad avversare la crisi finanziaria ed economica che si profila all’orizzonte, occorre precisare che si tratta di provvedimenti d’urgenza emanati a breve distanza l’uno dall’altro, introducenti singole misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, e non certo di un piano economico-finanziario che possa definirsi sistematico, coerente ed attendibile, oltre che sostenibile.

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Ad ogni modo, in tale quadro, assumono particolare rilievo gli interventi a sostegno del tessuto economico-produttivo, recentemente ritoccati dal D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità).

 

Tale ultimo provvedimento ha modificato ed implementato le misure straordinarie e transitorie introdotte dal D.L. n. 18/2020, alla luce del nuovo quadro regolatorio degli aiuti di Stato (“State Aid Temporary Framework”) della Commissione Europea, la quale, in data 14 aprile 2020, ha autorizzato i regimi di aiuti straordinari a sostegno della liquidità delle imprese previsti dal D.L. n. 23/2020.

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In particolare, sul fronte delle misure di natura finanziaria, i tre principali provvedimenti d’urgenza (D.L. n. 9/2020; D.L. n. 18/2020; D.L. n. 23/2020) hanno, innanzitutto, potenziato l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, inserendo – tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo – l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. I benefici del Fondo sono stati estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza Coronavirus. Inoltre, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: è stato aumentato a 400.000 euro l’importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono dell’avallo del Fondo di garanzia per la prima casa; la platea dei beneficiari è stata, altresì, estesa alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

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Con specifico riferimento alle imprese, inoltre, il D.L. n. 18/2020:

  • ha autorizzato il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura. L’ordinanza del Commissario, intervenuta il 23 marzo 2020 (pubblicata in G.U. 24 marzo 2020), ha disposto l'utilizzo delle risorse messe in campo attraverso l’ampliamento della capacità di unità produttive esistenti e già adibite alla produzione degli anzidetti dispositivi e la riconversione di unità produttive esistenti;

  • ha previsto che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA, ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), possano beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento;

  • ha rifinanziato di 400 milioni di euro per il 2020 i contratti di sviluppo (art. 80);

  • ha concesso, fino al 30 settembre 2020, alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario;

  • ha previsto la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (anche sotto forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti (sotto qualsiasi forma) alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza e che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. La garanzia statale opera fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. (art. 57). Inoltre, Cassa Depositi e Prestiti ha varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19, prevedendo l’erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (Mid-cap) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle Pmi; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa.

 

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, il D.L. n. 23/2020 (art. 13) ha abrogato l’articolo 49 del D.L. n. 18/2020, introducendo in suo luogo una nuova disciplina transitoria e straordinaria di ulteriore potenziamento del Fondo (fino al 31 dicembre 2020). Innanzitutto, il citato Decreto-Legge ha confermato i seguenti interventi, già introdotti con il D.L. n. 18/2020:

  • l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;

  • l’elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa. (sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap fino a 499 dipendenti);

  • l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo;

  • il prolungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all’emergenza COVID-19;

  • l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite;

  • la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

  • l’elevazione al 50% della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall’epidemia;

  • l’accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è stato comunque potenziato: la copertura è del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L’importo di tali finanziamenti ammonta sino ad un massimo di 25 mila euro;

  • la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

 

Ulteriormente, sono state previste le seguenti misure straordinarie e transitorie (fino al 31 dicembre 2020), tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:

  • l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90% dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi;

  • l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia;

  • l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - ai fini della definizione delle misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;

  • la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;

  • l’operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s.

 

Lo spettro degli interventi straordinari dello Stato a sostegno del settore produttivo italiano si è concretizzato anche nella concessione, a date condizioni, di garanzie da parte di SACE S.p.A. (in via temporanea fino al 31 dicembre 2020) in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane con sede in Italia.

L’importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA, che hanno esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI. In particolare, la garanzia – concedibile entro il 31 dicembre 2020 – può essere riconosciuta per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Sono stati dettati specifici criteri per la definizione dell’importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90% a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto - tra l’altro - di assumere l’impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Le obbligazioni assunte da SACE S.p.A. sono assistite da garanzia Statale, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura del rimborso di capitale ed interessi.

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Quanto agli interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, il D.L. n. 18/2020:

  • ha autorizzato SACE S.p.A., ferma restando l’operatività di sostegno all’esportazione prevista dal D.lgs. n. 143/1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (art. 59).

  • ha previsto che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (art. 58);

  • ha istituito un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (art. 72, comma 1).

 

A tutela dei risparmiatori, è stata modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. In particolare:

  • è stata consentita la possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio;

  • è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50, D.L. 18/2020);

  • è stata consentita la possibilità ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (art. 51, D.L. n. 18/2020).

 

Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, è stato prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all’effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell’assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. E’ stato, infine, prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta,  nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l’impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (art. 125, D.L. n. 18/2020).

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Sotto lo specifico profilo delle misure di carattere fiscale, quelle inizialmente introdotte per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal D.L. n. 9/2020 sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 23/2020. In particolare:

  • sono stati sospesi i termini, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;

  • è stato differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (art. 68 D.L. n. 18/ 2020);

  • sono stati sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, nonché i termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto. La sospensione dei versamenti è stata prorogata al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni ed interessi;

  • è stata disposta la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19, a prescindere dai ricavi o compensi percepiti (art. 62 D.L. n. 18/ 2020);

  • è stata ampliata l’agevolazione, in favore dei contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, consistente nell’esclusione dalle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

  • è stata prevista la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria; di tale misura sono destinatari gli operatori economici individuati in base alla dimensione e all’entità delle perdite, ovvero i soggetti che abbiano subito una riduzione dei ricavi e dei compensi rispetto all'anno precedente. Tale beneficio opera anche per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, beneficiano della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 18 D.L. n. 23/ 2020);

  • per alcune province particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, è stata disposta la sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;

  • è stata introdotta la possibilità per i contribuenti di calcolare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sulla base del cd. metodo previsionale (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell’anno precedente), nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20% (art. 20 D.L. n. 23/ 2020);

  • è stata prevista la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) per godere delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della "prima casa" (art. 24 D.L. n. 23/ 2020);

  • è stata introdotta una semplificazione e dilazione delle scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 28 D.L. n. 23/ 2020);

  • è stato previsto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 D.L. 18/2020); tale credito è stato esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di protezione dei lavoratori (art. 30 D.L. n. 23/ 2020);

  • è stato introdotto un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, per negozi e botteghe (art. 65 D.L. n. 18/2020);

  • è stato previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (art. 98 D.L. n. 18/ 2020);

  • è stata anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l’efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all’Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

  • è stata sospesa dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020 l’attività svolta dall’amministrazione finanziaria in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (art. 67 D.L. n. 18/ 2020);

  • in caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti è consentito di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55, D.L. n. 18/2020).

 

Da ultimo, con riferimento al settore dei giochi, il D.L. n. 18/ 2020 ha disposto:

  • la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), nonché del canone per la concessione della raccolta del Bingo;

  • la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza;

  • la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

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