
GIUSTIZIA
L’emergenza sanitaria esplosa a seguito della diffusione del Covid-19 non poteva non ripercuotersi su uno dei settori basilari dell’ordinamento statale, ovvero quello dell’amministrazione della Giustizia, determinando la concreta necessità di provvedimenti eccezionali e d’urgenza volti a garantire un’adeguata e sicura trattazione degli affari giudiziari.
Dopo un primo intervento (D.L. 2 marzo 2020, n. 9) ad efficacia ridotta (riguardante le zone identificabili con i focolai dell’epidemia), è stato emanato il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”) al preciso fine di dettare regole ad ambito applicativo nazionale (rivolte, cioè, all’intero sistema giudiziario italiano) per far fronte all’emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, soprattutto d’udienza.
In sostanza, il decreto ha (ri)calibrato i tempi della giustizia, individuando un duplice scaglionamento temporale:
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un periodo iniziale, volto a soddisfare le immediate esigenze dettate dall’emergenza (prevenzione e riduzione del contagio);
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un periodo successivo, parametrato sul trend dell’epidemia, atto ad introdurre un regime speciale rispetto a quello ordinario (per così dire di “convivenza con il virus”).
Per il primo periodo lo strumento adottato si è risolto nel rinvio generalizzato di tutte (o quasi) le udienze. Il decreto ha imposto, infatti, il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali (eccezion fatta per quelle non prorogabili, tassativamente indicate) e istituito un conseguente regime di sospensione straordinaria dei termini processuali, di prescrizione e decadenza.
Per il periodo successivo, invece, è stata individuata una disciplina riorganizzativa degli uffici, atta a garantire la sicura trattazione degli affari giudiziari e, dunque, a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone).
Tra le misure che potranno adottare i dirigenti degli uffici giudiziari al fine di contenere il rischio di diffusione del virus è stata prevista la possibilità di un accesso limitato ai soli utenti che debbano svolgere attività urgenti; la riduzione dell’apertura dell’ufficio al pubblico; l’accesso previa prenotazione. Per quanto riguarda, invece, il fronte dell’attività giudiziaria è stata disposta l’adozione di linee guida vincolanti per la trattazione e la fissazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali e civili pubbliche; la partecipazione da remoto alle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.
Com’è noto, tale regolamentazione è stata poi integrata e sostituita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), a mezzo del quale il Governo ha riscritto ed interpretato la sospensione delle attività processuali già disposta con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, fissandone la decorrenza dal 9 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020.
Successivamente, valutati i rischi connessi ad una prematura riapertura dei Tribunali, stante l’impossibilità di rispettare i protocolli di sicurezza sia nelle aule di giustizia sia negli uffici delle cancellerie, il Governo con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) ha ulteriormente prorogato il blocco delle attività processuali (ferme le eccezioni previste) sino all’11 maggio 2020.
Prescindendo da qualsiasi pretesa d’esaustività, il quadro generale del processo civile ai tempi del Coronavirus si presenta, riassuntivamente, come segue.
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Le udienze di tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (artt. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
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I termini processuali di tutti i procedimenti civili (tranne le eccezioni di cui si dirà nel prosieguo) sono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 e riprenderanno a decorrere dal 12 maggio 2020 (artt. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23. In via esemplificativa, pertanto, risultano sospesi i termini per: a) la proposizione delle domande giudiziali; b) l'iscrizione a ruolo; c) la costituzione in giudizio; d) il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; e) il deposito delle C.T.U.; f) il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; g) il deposito di sentenze; g) la proposizione di impugnazioni; h) la riassunzione dei giudizi sospesi ed interrotti; i) la riassunzione dei giudizi innanzi al giudice competente ed in sede di rinvio; l) la proposizione dei procedimenti esecutivi.
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Ove il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo (artt. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
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Nel caso in cui i termini processuali siano a ritroso e ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, il giudice dovrà differire l'udienza e le attività da cui decorrono, così da consentirne il rispetto (artt. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
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Le precedenti disposizioni (rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali) non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; b) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; e) procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, di cui all'art. 35 L. 23 dicembre 1978 n. 833; f) procedimenti relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza, di cui all'art. 12 L. 22 maggio 1978 n. 194; g) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; h) procedimenti relativi alla sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c.; i) procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, di cui all'art. 373 c.p.c.; l) tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile (art. 83, comma 3, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
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I capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini processuali e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, possono adottare le misure per lo svolgimento delle attività giudiziarie (art. 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18) previste per il cd. “periodo cuscinetto”. I capi degli uffici giudiziari, per il periodo cuscinetto compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario (artt. 83, comma 6, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23). Per assicurare tali finalità, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; l'adozione di linee-guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche; . Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; (art. 83, comma 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
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I termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti emessi dai capi degli uffici giudiziari (“periodo cuscinetto”) sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, ma solo nel caso in cui tali provvedimenti precludano la presentazione della domanda giudiziale (art. 83, comma 8, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
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Il periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 non si considera ai fini del computo dell'irragionevole durata del processo e della conseguente maturazione del diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 L. 24 marzo 2001 n. 89 (art. 83, comma 10, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
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Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, devono essere depositati esclusivamente mediante modalità telematiche (art. 83, comma 11, D.L. 17 marzo 2020 n. 18). Tale disposizione trova applicazione agli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 (Tribunale e Corte di Appello), mentre non si applica agli uffici che non hanno la stessa disponibilità (Giudice di Pace e Suprema Corte di Cassazione).
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Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nonché dell'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo decreto, connesso al deposito degli atti introduttivi dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione presso gli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, deve essere assolto esclusivamente con sistemi informatici, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (art. 83, comma 11, D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
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I termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ex D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, di negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014 n. 132, (convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162); di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti sono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, quando siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. I termini di durata massima dei medesimi procedimenti sono conseguentemente sospesi per lo stesso periodo (artt. 83, comma 20, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
In chiusura, meritevole di attenzione è, altresì, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”), mediante il quale il Governo ha adottato misure eccezionali anche con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo alcune norme transitorie relative al conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione. In particolare:
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il semestre di pratica all’interno del quale ricade il periodo di sospensione emergenziale connessa al Coronavirus si intende positivamente svolto anche in caso di mancata partecipazione al numero minimo di udienze previsto;
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inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 15 giugno 2020, ossia entro il termine di proroga dell’anno accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici mesi.